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Data di pubblicazione: 31 Ottobre 2017

INDUSTRIA 4.0: IPERAMMORTAMENTI ANCHE PER GLI ORDINI DEL 2018

Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore vi sono buone prospettive per futuri investimenti Industria 4.0.

Dal Sole 24 Ore:


"L'articolo 5 del Ddl di Bilancio 2018, che ha cominciato ieri il suo percorso parlamentare, allunga di un anno il periodo temporale a disposizione delle imprese per l'effettuazione di investimenti in beni che danno diritto alla maggiorazione del 150% per ammortamenti e canoni di leasing.

L'attuale disposizione (articolo 1, comma 9, legge 232/2016) prevede che, per usufruire dell'incentivo, le imprese devono effettuare gli acquisti nel 2017, ovvero fino al 30 settembre 2018 qualora l'ordine al fornitore sia accettato entro il 31 dicembre prossimo e sia pagato un acconto almeno pari al 20 per cento. Il Ddl di Bilancio porta il termine per realizzare gli investimenti al 31 dicembre 2018, con coda al 31 dicembre 2019, qualora entro fine 2018 sia accettato l'ordine e pagato l'acconto del 20 per cento.

Il più ampio arco temporale consentirà anche una migliore pianificazione degli investimenti attualmente in corso, per i quali, se completati nel 2018, diventa superfluo l'ordine e l'acconto minimo al 20% entro la fine di quest'anno. Solo a dicembre 2018, invece, si riproporrà la necessità, per “bloccare” l'agevolazione, di effettuare ordini e acconti 20% per sfruttare la coda del 2019 per la consegna dei beni.

Questo diverso periodo di effettuazione non impatta sul momento di utilizzo del bonus, che resta legato a due ulteriori condizioni, le quali potrebbero verificarsi anche in anni successivi: l'entrata in funzione del bene (con avvio dell'ammortamento) e l'interconnessione del bene alla rete aziendale.

Il Ddl ripropone inoltre, anche nel 2018, l'incentivo del 40% per gli investimenti in software (comma 10 della legge 232/2016) realizzati da chi acquista beni iperammortizzabili.
Sempre con riferimento alla maggiorazione del 150%, viene inoltre introdotta una clausola di salvaguardia dell'agevolazione qualora i beni (compresi quelli acquistati nel 2017) vengano ceduti prima del termine del periodo di ammortamento. Si potrà, cioè, continuare a dedurre la maggiorazione a condizione che, nello stesso anno, il bene dismesso venga sostituito con uno nuovo con analoghe caratteristiche (con la relativa interconnessione). Se il costo del nuovo bene è inferiore a quello del precedente, la deduzione 150% delle quote residue verrà però riparametrata al minore importo."


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